PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del mutuo sociale).

      1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, l'Istituto per il mutuo sociale.
      2. Scopo dell'Istituto per il mutuo sociale è quello di finanziare i progetti delle regioni aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 2.
      3. L'Istituto per il mutuo sociale provvede alla gestione del fondo rotativo per il mutuo sociale istituito ai sensi dell'articolo 3, in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture adottato ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.
(Progetti delle regioni per la concessione del mutuo sociale).

      1. I progetti delle regioni ammessi al finanziamento da parte dell'Istituto per il mutuo sociale devono possedere le seguenti caratteristiche:

          a) essere autorizzati da un'apposita legge regionale;

          b) essere finalizzati alla realizzazione, da parte di enti di natura pubblica e controllati dalla regione su cui è situato il terreno edificabile, di immobili di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, muniti o meno di unità destinate ad uso commerciale, aventi le seguenti caratteristiche:

              1) tutte le unità destinate ad uso abitativo devono essere assegnate in base a una graduatoria per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica aperta ai cittadini italiani residenti nella regione da almeno cinque anni;

 

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              2) la superficie massima delle unità destinate ad uso commerciale non può essere superiore a un quinto della superficie totale dell'immobile in oggetto, escluse le superfici comuni e quelle destinate a cantina e a parcheggio;

              3) gli immobili possono avere al massimo cinque piani;

          c) stabilire un valore per il riscatto dell'unità destinata ad uso abitativo pari al prezzo pagato al costruttore per la costruzione dell'unità stessa e prevedere che per il medesimo valore è possibile riscattare la proprietà di una corrispondente unità destinata ad uso abitativo;

          d) prevedere che le somme versate per l'affitto dell'unità destinata ad uso abitativo da parte dell'assegnatario all'ente proprietario concorrono ai fini del riscatto della proprietà della medesima unità;

          e) prevedere che:

              1) quando il cumulo delle somme versate dall'assegnatario all'ente proprietario per il riscatto della proprietà dell'unità destinata ad uso abitativo raggiunge un valore pari al 95 per cento del valore di cui alla lettera c), la parte di proprietà corrispondente al 95 per cento della medesima unità è trasferita senza ulteriori costi all'assegnatario stesso;

              2) la somma richiesta mensilmente all'assegnatario a titolo di affitto di cui alla lettera d) non può essere superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare assegnatario dell'unità destinata ad uso abitativo;

              3) se tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare risultano disoccupati, il capofamiglia assegnatario dell'unità destinata ad uso abitativo può dichiarare lo stato di totale disoccupazione del nucleo familiare, il pagamento delle rate per l'affitto è sospeso senza perdita del diritto di proprietà e riprende alla cessazione dello stato di totale disoccupazione;

              4) le unità destinate ad uso commerciale presenti nell'immobile non possono essere cedute o vendute, ma devono

 

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essere date in affitto e il relativo reddito è incamerato dall'ente proprietario e concorre a ridurre, pro quota per unità abitativa, il valore di cui alla lettera c);

          f) essere finanziati per una quota massima pari al 70 per cento del loro costo totale dal fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 3;

          g) stabilire:

              1) che la parte di proprietà del 5 per cento non riscattabile in base alla lettera e), numero 1), può essere trasferita all'assegnatario e che lo stesso, in nessun modo, può alienare, affittare, concedere, a qualsiasi titolo, prestare in garanzia o ipotecare l'immobile a terzi prima di essere entrato in possesso della totalità della proprietà dell'unità destinata ad uso abitativo;

              2) le procedure con le quali, se l'assegnatario cambia domicilio, si procede alla restituzione del 95 per cento delle somme dallo stesso versate all'ente proprietario, entro trenta giorni dalla data di riconsegna al citato ente dell'unità destinata ad uso abitativo libera e in buono stato;

              3) le procedure con le quali, dopo cinque anni dalla data di assegnazione delle unità destinate ad uso abitativo, il 20 per cento del valore di cui alla lettera c) è restituito, nell'arco di dieci anni, dall'ente proprietario al fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.
(Istituzione del fondo rotativo per il mutuo sociale).

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il fondo rotativo per il mutuo sociale.
      2. Il fondo rotativo di cui al comma 1 provvede al finanziamento annuale dei progetti delle regioni conformi alle caratteristiche individuate dall'articolo 2.
      3. Al comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai citati commi da 47 a 52, per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è altresì destinata al fondo rotativo per il mutuo sociale».
      4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è inserita la seguente:

          «i-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto per il mutuo sociale;».

      5. All'onere derivante dal finanziamento del fondo rotativo per il mutuo sociale, pari a 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Norme di attuazione).

      1. Il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme per l'attivazione del fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 3 e,

 

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in particolare per garantire, attraverso il finanziamento da parte del medesimo fondo, l'ampliamento dell'offerta delle unità destinate ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica nonché per prevenire eventuali casi di occupazione abusiva delle medesime unità, apportando le necessarie modifiche alle relative procedure di rilascio esecutivo.